La nuova legge federale sugli assegni familiari (LAFam) è in vigore dall’1.1.2009.
In virtù della nuova legge verranno versate in tutti i Cantoni le seguenti prestazioni minime mensili:
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un assegno per i figli di 200 franchi per ogni figlio di età inferiore ai 16 anni;
- un assegno di formazione di 250 franchi per ogni figlio di età compresa tra i 16 e i 25 anni.
In molti cantoni soni versati degli assegni familiari più elevati. Hanno diritto (agli assegni familiari) tutti i salariati e le persone senza attività lucrativa che conseguono un reddito modesto. Taluni Cantoni versano assegni familiari anche agli indipendenti. Per l’agricoltura c’è un regolamento speciale.
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In Ticino si possono percepire:
assegni di base (prestazioni secondo la LAFam):
- assegno per figli
- assegno di formazione
assegni di complemento (prestazioni familiari cantonali secondo la LAF):
- assegno integrativo
- assegno di prima infanzia
- rimborso della spesa di collocamento del figlio

